(art. 4 cpv. 2 lett. i e 31 cpv. 2 LPers)
I costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono rimborsati all’impiegato, se:
- a quest’ultimo è affidata l’educazione e lo stesso vive in una famiglia monoparentale o partecipa a una comunione di vita in cui l’altro genitore o partner svolge un’attività lucrativa o segue una formazione;
- tra l’impiegato e il bambino custodito sussiste un rapporto di filiazione ai sensi dell’articolo 252 del Codice civile1e l’impiegato detiene la custodia del bambino, oppure se il bambino custodito è un affiliato o un figliastro dell’impiegato;
- il bambino è custodito dietro pagamento:
1. in una struttura d’accoglienza o in un’associazione di genitori diurni, che offrono una custodia a tempo pieno o parziale di bambini in età prescolastica, o
2. da persone private con le quali sussiste un rapporto contrattuale soggetto ai contributi dell’assicurazione sociale; e
d.2 il reddito lordo annuo complessivo delle persone che vivono in comunione di vita di cui alla lettera a o il reddito lordo annuo della famiglia monoparentale cui è affidata l’educazione, compresa in entrambi i casi la quota del 13° stipendio mensile, non supera i 240 000 franchi.