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Art. 75b

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 4 cpv. 2 lett. i e 31 cpv. 2 LPers)

I costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono rimborsati all’impiegato, se:

  1. a quest’ultimo è affidata l’educazione e lo stesso vive in una famiglia monoparentale o partecipa a una comunione di vita in cui l’altro genitore o partner svolge un’attività lucrativa o segue una formazione;
  2. tra l’impiegato e il bambino custodito sussiste un rapporto di filiazione ai sensi dell’articolo 252 del Codice civile1e l’impiegato detiene la custodia del bambino, oppure se il bambino custodito è un affiliato o un figliastro dell’impiegato;
  3. il bambino è custodito dietro pagamento:

1. in una struttura d’accoglienza o in un’associazione di genitori diurni, che offrono una custodia a tempo pieno o parziale di bambini in età prescolastica, o

2. da persone private con le quali sussiste un rapporto contrattuale soggetto ai contributi dell’assicurazione sociale; e

d.2 il reddito lordo annuo complessivo delle persone che vivono in comunione di vita di cui alla lettera a o il reddito lordo annuo della famiglia monoparentale cui è affidata l’educazione, compresa in entrambi i casi la quota del 13° stipendio mensile, non supera i 240 000 franchi.

Footnotes

  1. RS 210

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507).

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