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Art. 75c

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 4 cpv. 2 lett. i e 31 cpv. 2 LPers)

  1. Il diritto al rimborso sussiste al massimo fino all’inizio della scolarità del bambino custodito.
  2. Il diritto al rimborso viene mantenuto durante:
    1. il congedo di maternità conformemente all’articolo 60;
    2. 90 giorni in caso di impedimento al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio dell’impiegato o del partner;
    3. 90 giorni dopo l’inizio della disoccupazione del partner.
  3. Il diritto al rimborso è escluso in caso di congedo non pagato dell’impiegato o del partner.

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