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Art. 8

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 4 cpv. 2 lett. f LPers)

  1. Nel quadro definito dalle direttive del Consiglio federale, i Dipartimenti creano le condizioni adatte per impiegare disabili in modo mirato e provvedono a integrarli professionalmente in modo durevole. A tal fine possono avvalersi di specialisti e adottare programmi di promozione.
  2. Il DFF stanzia le risorse necessarie in un bilancio preventivo centralizzato.

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