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Art. 9

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

I Dipartimenti prendono misure adeguate per impedire ingerenze inammissibili nella personalità dei singoli impiegati da qualsiasi persona esse provengano, quali in particolare:

  1. il rilevamento sistematico di dati personali relativi alle prestazioni senza che l’interessato ne sia informato;
  2. l’esercizio o la tolleranza di attacchi o azioni contro la dignità personale o professionale.

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