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Art. 85

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 18 cpv. 2 LPers) In caso di trasferimento all’estero, gli impiegati possono ottenere un prestito per acquistare equipaggiamenti e attrezzature importanti oppure per far fronte ad altre spese.

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