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Art. 86

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 29 LPers)

  1. Il datore di lavoro assume le spese supplementari per assicurazioni rese necessarie dal soggiorno all’estero del personale distaccato, del coniuge, del partner registrato e dei figli che danno diritto ad assegni familiari.1
  2. Il DFAE può disciplinare d’intesa con il DFF, nel quadro di un contratto di assicurazione collettiva, l’obbligo assicurativo, le prestazioni dell’assicurazione e il contributo federale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 145).

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