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Art. 88

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 17a LPers)1

  1. Per promuovere l’impegno degli impiegati che lavorano in organizzazioni internazionali possono essere accordate in particolare le seguenti prestazioni:
    1. 2 un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato della durata di dieci anni al massimo;
    2. l’assunzione della parte dei costi collegati all’impegno profuso dall’interessato in un’organizzazione internazionale che quest’ultima non gli rimborsa.
  2. Per organizzazioni internazionali ai sensi della presente disposizione si intendono:
    1. i beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, c, h, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 20073sullo Stato ospite che hanno la sede in Svizzera o all’estero;
    2. il Centro per la politica di sicurezza di Ginevra;
    3. il Centro per il controllo democratico delle forze armate di Ginevra;
    4. il Centro internazionale per lo sminamento umanitario di Ginevra.4
  3. Al termine del loro impegno in organizzazioni internazionali, gli impiegati di cui all’articolo 2 capoverso 1, fatti salvi i capimissione, sono impiegati nella funzione svolta prima del loro congedo o in un’altra funzione ragionevolmente esigibile. Se ciò non è possibile, il rapporto di lavoro è disdetto in virtù dell’articolo 10 capoverso 3 lettera e LPers, dietro versamento di un’indennità di cui all’articolo 78 capoversi 1 e 2biscorrispondente al massimo a uno stipendio annuo.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

  3. RS 192.12

  4. Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite (RU 2007 6657). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2013 (RU 2013 4397). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569).

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