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Art. 87

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 18 cpv. 2 LPers)

  1. Al personale distaccato all’estero può essere concessa un’indennità per le perdite di patrimonio subite senza propria colpa, segnatamente in seguito ad azioni di guerra, rivoluzione o tumulti o ad altri motivi connessi al soggiorno all’estero.
  2. Il DFAE stabilisce l’importo dell’indennità nei singoli casi d’intesa con il DFF.

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