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Art. 92

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 21 cpv. 2 LPers)

  1. Gli impiegati che esercitano un’attività a favore di terzi grazie al rapporto di lavoro con la Confederazione devono versare a quest’ultima il reddito ricavato nella misura in cui esso, sommato allo stipendio, superi nel corso di un anno civile il 110 per cento dell’importo massimo previsto dalla classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. Essi devono fornire tutti i dati necessari all’autorità competente ai sensi dell’articolo 2.1
  2. Se l’attività esercitata a favore di terzi riveste un notevole interesse per la Confederazione, gli impiegati possono essere esentati del tutto o in parte dall’obbligo di fornire il reddito conseguito.
  3. Il DFF stabilisce il reddito da prendere in considerazione e il modo in cui deve essere versato.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

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