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Art. 93

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 21 cpv. 3 LPers)

  1. L’accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali non è considerata accettazione di omaggi ai sensi della legge. Sono considerati vantaggi esigui gli omaggi in natura il cui valore di mercato non supera i 200 franchi.
  2. Agli impiegati che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare anche vantaggi esigui conformi agli usi sociali, se: a. il vantaggio è proposto da: 1. un offerente effettivo o potenziale, 2. una persona che partecipa al processo decisionale o che è interessata da quest’ultimo; oppure b. non può essere esclusa una relazione tra la concessione del vantaggio e il processo di acquisto o decisionale.
  3. Se gli impiegati non possono rifiutare gli omaggi per motivi di cortesia sono tenuti a consegnarli all’autorità competente secondo l’articolo 2. L’accettazione per cortesia deve essere nell’interesse generale della Confederazione. L’accettazione e l’eventuale realizzazione di tali omaggi avviene tramite l’autorità competente secondo l’articolo 2 a favore della Confederazione.
  4. In caso di dubbio, gli impiegati accertano con i propri superiori l’ammissibilità dell’accettazione di un vantaggio.

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