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Art. 94b

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
  1. L’autorità competente secondo l’articolo 2 può convenire un periodo di attesa con gli impiegati di cui all’articolo 2 capoverso 1 letterea, b, d e 1biscome pure con altri impiegati che hanno un’influenza determinante su singole decisioni di vasta portata o accesso a informazioni essenziali, da compiere dopo la cessazione del rapporto di lavoro, qualora si presuma che la loro futura attività, retribuita o non retribuita, possa generare un conflitto d’interesse per un determinato datore di lavoro o mandante.
  2. Un conflitto d’interesse può sussistere in particolare se:
    1. la nuova attività può compromettere la credibilità e la reputazione dell’unità amministrativa interessata o della Confederazione;
    2. l’influenza di una persona secondo il capoverso 1 su singole decisioni o il suo accesso a informazioni possa far pensare che la sua indipendenza non sia più garantita con il passaggio a un datore di lavoro o a un mandante interessato.
  3. Tenuto conto di eventuali termini di sospensione, la durata del periodo di attesa va da un minimo di sei mesi a un massimo di 12 mesi.
  4. Per il periodo di attesa può essere fissata un’indennità. A seconda del danno economico atteso nel singolo caso, corrisponde al massimo allo stipendio attuale secondo l’allegato 2, da cui sono dedotti tutti i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo.
  5. Chi riceve un’indennità per il periodo di attesa è tenuto a comunicare all’autorità competente di cui all’articolo 2 i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo.
  6. Le indennità percepite indebitamente durante il periodo di attesa devono essere restituite.

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