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Art. 94e

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 20a LPers)

  1. Ogni cinque anni o per motivi gravi il datore di lavoro può esigere in qualsiasi momento dai candidati a un impiego e dagli impiegati che presentino un estratto del casellario giudiziale o del registro delle esecuzioni.
  2. I costi per gli estratti sono assunti dal datore di lavoro.

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