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Art. 94d

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 20 LPers)

  1. I dipartimenti e le unità amministrative possono emanare istruzioni sugli articoli 91–94c al fine di evitare conflitti di interessi, l’apparenza di conflitti di interessi e l’abuso di informazioni che non sono di dominio pubblico.
  2. Possono disciplinare in maniera più severa o vietare l’accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali o di inviti, nonché gli affari per conto proprio.

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