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Art. 95

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 24 cpv. 2 lett. b LPers)

  1. Il datore di lavoro può esigere dagli impiegati occupati all’estero di essere informato se:
    1. fanno parte di associazioni;
    2. si allontanano dallo Stato di residenza;
    3. pubblicano testi o rilasciano dichiarazioni pubbliche.
  2. Gli impiegati non devono esercitare cariche pubbliche nel loro luogo di lavoro all’estero.
  3. Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per l’esercizio di cariche pubbliche all’estero da parte di persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all’estero.1

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

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