(art. 24 cpv. 1 LPers)
È vietato scioperare agli appartenenti alle seguenti categorie di personale che adempiono compiti essenziali per la sicurezza dello Stato, la tutela degli interessi negli affari esteri o la garanzia dell’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali:
- ai membri degli Stati maggiori civili e militari dei Dipartimenti;
- alle autorità inquirenti della Confederazione;
- agli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento che lavorano all’estero;
- 1 al Corpo delle guardie di confine e al personale delle dogane;
- 2 ai membri della squadra di vigilanza, del personale militare della sicurezza aerea e della formazione di professionisti della sicurezza militare.