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Art. 96

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 24 cpv. 1 LPers)

È vietato scioperare agli appartenenti alle seguenti categorie di personale che adempiono compiti essenziali per la sicurezza dello Stato, la tutela degli interessi negli affari esteri o la garanzia dell’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali:

  1. ai membri degli Stati maggiori civili e militari dei Dipartimenti;
  2. alle autorità inquirenti della Confederazione;
  3. agli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento che lavorano all’estero;
  4. 1 al Corpo delle guardie di confine e al personale delle dogane;
  5. 2 ai membri della squadra di vigilanza, del personale militare della sicurezza aerea e della formazione di professionisti della sicurezza militare.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6737).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I I 1 dell’O del 5 dic. 2003 concernente l’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con la nuova regolamentazione del personale militare, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5011).

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