173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale
(art. 21 LTF)
La Corte plenaria decide separatamente e a scrutinio segreto su ogni proposta all’Assemblea federale per l’elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale federale; essa nomina poi nello stesso modo il terzo membro della Commissione amministrativa.
È nominato chi ha ricevuto più della metà dei voti validi.
Per la determinazione della maggioranza assoluta non vengono considerate né le schede bianche né quelle nulle. Per il resto, è applicabile per analogia l’articolo 131 della legge del 13 dicembre 20021sul Parlamento.
Se vi sono più di due candidati, colui che ha ottenuto il minor numero di voti viene eliminato dopo ogni turno di scrutinio.