(art. 14 cpv. 2, 15 cpv. 1 lett. e, 17 cpv. 3 LTF)
- La Corte plenaria decide le nomine secondo l’articolo 3 capoversi 3–5 entro il 15 ottobre dell’anno in cui si svolge l’elezione.1
- I membri degli organi di direzione e quelli della commissione di ricorso comunicano alla Commissione amministrativa entro il 31 agosto dell’anno in cui si svolge l’elezione se si ripresentano. La Commissione amministrativa ne informa senza indugio tutti i giudici.
- Essa invita contemporaneamente i giudici ordinari ad inoltrare per iscritto entro il 20 settembre ulteriori candidature.