173.713.162RSPPFLegislation The Federal Courts1 gen 2011Fonte originale
In linea di massima, i periti sono indennizzati in funzione delle prestazioni fornite. La tariffa è calcolata in base alle necessarie conoscenze professionali e alla difficoltà d’esecuzione; nel caso di periti liberi professionisti, l’indennità è calcolata di regola secondo le tariffe in uso nella rispettiva associazione professionale o secondo convenzione. Di regola, l’indennità è fissata in base all’onorario presentato dal perito.
Prima di incaricare il perito, chi dirige il procedimento può chiedere un preventivo.
Se la fattura risulta eccessiva, chi dirige il procedimento può ridurre l’indennità. Le inadempienze del perito sono disciplinate dall’articolo 191 CPP1.
Per le indennità di trasferta e di vitto nonché per le altre spese dei periti, si applicano per analogia, salvo convenzione contraria, le tariffe dell’articolo 13.