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Commenti: Art. 34 | Omnilex
Law
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Art. 34
Art. 33
Art. 35
Art. 34
232.14
LBI
Federal Act
1 gen 1956
Fonte originale
Il richiedente o il titolare del brevetto può autorizzare terzi a utilizzare l’invenzione (concessione di licenze).
Se la domanda di brevetto o il brevetto appartengono a più persone, una licenza può essere concessa solo con il consenso di tutti gli aventi diritto.
Le licenze non iscritte nel registro dei brevetti non sono opponibili a chi abbia in buona fede acquistato diritti sul brevetto.
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LBI · Legge federale sui brevetti d’invenzione
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