Se l’invenzione ha per oggetto un prodotto che consiste in un’informazione genetica o che contiene una tale informazione, gli effetti del brevetto si estendono a ogni materiale nel quale tale prodotto è incorporato e nel quale l’informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione. Sono fatti salvi gli articoli 1a capoverso 1 e 9a capoverso 3.1
Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2645;FF 2008 247). ↩
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