281.31RformLegislation The Federal Courts1 gen 1997Fonte originale
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, per via di ordinanza, emanare prescrizioni materiali e formali per le domande presentate dal creditore.
1bis. Il servizio per l’alta vigilanza in materia di LEF aggregato all’UFG allestisce formulari per le domande presentate dal creditore e li pubblica in forma elettronica. L’utilizzo di questi formulari non è obbligatorio.
Gli uffici d’esecuzione e dei fallimenti devono accettare anche le domande presentate oralmente, purché contengano tutte le indicazioni necessarie. Se la domanda è presentata oralmente, l’ufficio la riporta su un formulario, che viene fatto firmare al creditore.
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