281.31RformLegislation The Federal Courts1 gen 1997Fonte originale
Il creditore deve fornire l’anticipo spese conforme al regolamento1quando presenta la domanda di esecuzione, per le spese del precetto esecutivo e se del caso per l’avviso ai locatori ed affittuari ai sensi dell’articolo 806 del Codice civile svizzero2; quando presenta la domanda di proseguire l’esecuzione, per le spese del pignoramento o della comminatoria di fallimento. Per le spese di realizzazione, egli deve fornire l’anticipo preteso dall’ufficio.
L’anticipo spese può essere fornito in contanti o mediante versamento sul conto postale o bancario dell’ufficio.