281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
Il protocollo viene tenuto sopra fogli volanti che devono poi essere numerati e legati mediante una copertina portante l’intitolazione prevista dal relativo formulario. Il protocollo vien munito in fine della firma dell’ufficiale e del bollo dell’ufficio.
A questo volume vanno uniti come parte integrante: l’inventario, l’elenco delle dichiarazioni dei crediti, il conto finale, i verbali delle assemblee e della delegazione dei creditori, i rapporti dell’amministrazione del fallimento e le decisioni dell’autorità giudiziaria in merito alla chiusura od alla revoca del fallimento.2
Se trattasi di rogatoria, tutti gli atti verranno trasmessi all’ufficio richiedente, appena liquidate le operazioni richieste.3
Footnotes
Abrogato dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 5 dell’O del TF del 14 mar. 1938 sulla conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti, in vigore dal 30 mar. 1938 (RU 54 123). ↩