Gli atti principali, cioè il protocollo e gli annessi costituenti parte integrante dello stesso a stregua dell’articolo 10, non potranno, di regola generale, essere consegnati a terzi od all’autorità giudiziaria se non nel caso in cui, per speciali circostanze, torni impossibile surrogarli con copie autentiche o coll’audizione dell’amministratore del fallimento.