281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
L’inventario deve portare la data ed indicare la durata delle operazioni, nonchè i nomi di tutte le persone che vi hanno preso parte.
L’ufficiale ed i periti da lui assunti devono apporre la firma sull’inventario.1
Prima di chiudere l’inventario l’ufficiale dovrà interpellare il fallito, se lo riconosce come esatto e completo, richiamando espressamente la sua attenzione sulle conseguenze penali di una dichiarazione inveritiera.
Le dichiarazioni del fallito devono venir trascritte sull’inventario in relazione ad ogni categoria di beni ed esser firmate dal fallito stesso.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). ↩
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