Se il fallito è morto o latitante, sono tenute a fare le dichiarazioni, di cui all’articolo 29 capoversi 3 e 4, le persone adulte con lui conviventi. Ove trattisi del fallimento di una società in nome collettivo od in accomandita, tali dichiarazioni saranno fatte da tutti i soci illimitatamente responsabili che sono presenti all’inventario ed hanno il diritto di amministrare la società. In caso di fallimento di una società anonima od associazione, le dichiarazioni incombono ai suoi organi. Quando non sia possibile di ottenere tali dichiarazioni, se ne indicherà il motivo nell’inventario.
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