281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
L’ufficiale terrà un verbale particolareggiato di ogni assemblea di creditori, iscrivendovi i nomi di tutti i creditori o dei loro rappresentanti intervenuti all’assemblea riferendosi, se occorre, ad un elenco speciale dei creditori conosciuti, allestito dall’ufficiale e munito aella sua firma e di quella dei membri dell’ufficio presidenziale. Nel verbale si dovrà sempre indicare se l’assemblea era in numero per poter deliberare (art. 236 e 254 LEF).
La relazione dell’ufficio, di cui agli articoli 237 capoverso 1, e articolo 253 capoverso 1 LEF, può essere presentata per iscritto, o verbalmente. Nel primo caso, essa verrà firmata dall’ufficiale ed annessa agli atti del fallimento, facendone menzione a verbale. Nel secondo caso, se ne registreranno al verbale i punti essenziali.
Il verbale dovrà inoltre contenere tutte le proposte fatte e le decisioni prese, senza riprodurre le discussioni; esso verrà firmato dall’ufficiale e dai membri dell’ufficio presidenziale.1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). ↩
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