281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
Qualora l’assemblea dei creditori nomini un’amministrazione speciale (art. 237 cpv. 2, e 253 cpv. 2 LEF), l’ufficio trasmetterà a quest’ultima gli atti ed il verbale, dandone comunicazione all’autorità di vigilanza, alla quale indicherà anche il nome, la professione ed il domicilio dei membri di tale amministrazione, e consegnerà un estratto del verbale dell’assemblea dei creditori.
Se il fallito è iscritto nel registro di commercio, l’ufficio comunica l’amministrazione speciale del fallimento anche all’ufficio del registro di commercio.1
Footnotes
Introdotto dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). ↩
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