281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
Le insinuazioni vanno munite di numeri progressivi.
Di ogni singolo credito deve essere indicata la causa, con riferimento al numero ch’esso porta nell’elenco delle insinuazioni.
Per ogni pretesa di pegno la graduatoria indicherà esattamente l’oggetto al quale il pegno di riferisce; trattandosi di fondi indicherà inoltre con precisione i frutti e i redditi come anche gli accessori, che sono compresi nel pegno, nonché l’importo degli interessi ai quali si estende il diritto su crediti; il tutto con riferimento alle registrazioni contenute nell’inventario. Se il debitore del credito garantito da pegno è un terzo, anche il nome di quest’ultimo sarà menzionato nella graduatoria.1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.