281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
I crediti garantiti in tutto od in parte sopra beni appartenenti a terzi, s’iscrivono per il loro integrale ammontare (riconosciuto) nella categoria dei crediti non garantiti da pegno, senza riguardo al pegno, ma con un accenno all’esistenza dello stesso.
Se la realizzazione è già avvenuta prima della distribuzione del dividendo al creditore pignoratizio, il proprietario del pegno ha diritto di pretendere il dividendo in luogo del creditore nella misura in cui è surrogato nei diritti del creditore, a stregua delle disposizioni del diritto civile. Se la surrogazione è contestata, il dividendo dev’essere depositato.1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.