281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
Se l’amministrazione del fallimento non crede opportuno di provocare una decisione dell’autorità giudiziaria nella causa per contestazione di graduatoria ad essa intentata ma intende di riconoscere in tutto o in parte la pretesa dell’attore, essa potrà iscrivere tale riconoscimento nella graduatoria solo alla condizione di riservare il diritto spettante ai creditori, in base all’articolo 250 LEF di contestare da parte loro l’ammissione del credito od il nuovo grado ad esso attribuito.
A tale scopo l’amministrazione dovrà depositare e pubblicare nuovamente la graduatoria modificata in forza dell’intervenuto riconoscimento.
Resta salva la facoltà accordata alla delegazione dei creditori, giusta l’articolo 237 capoverso 3 numero 3 LEF, di concludere o ratificare transazioni. In questi casi non è necessario un nuovo deposito ed una nuova pubblicazione della graduatoria modificata in seguito alla transazione.
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