281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
La pubblicazione relativa al deposito della graduatoria dev’essere fatta sugli stessi giornali, sui quali è stato pubblicato il fallimento.
Al momento in cui avviene il deposito della graduatoria, devono figurare in quest’ultima tutte le contestazioni formulate dalla amministrazione del fallimento o dalla delegazione dei creditori.
Se vengono introdotte nella graduatoria successive modificazioni (art. 65), non basterà di comunicarle con semplice avviso ai creditori, ma bisognerà, entro il termine per le opposizioni, revocare la pubblicazione già fatta e ripetere il deposito e la pubblicazione della graduatoria nuovamente allestita o modificata.
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