Per la procedura sommaria valgono, oltre gli articoli 32, 49, 70 e 93, le seguenti prescrizioni speciali:1
- si dovrà procedere alla convocazione dell’assemblea dei creditori quando il fallito faccia una proposta di concordato e anticipi le spese occorrenti;
- agli incanti di fondi sono applicabili le disposizioni degli articoli 134 a 137 e 143 LEF; non si può però concedere un termine maggiore di tre mesi per il pagamento. Del resto valgono per la realizzazione le regole contenute negli articoli 71 a 78 e 80 del presente regolamento2;
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