Le prescrizioni contenute negli articoli 1 numeri 2 a 4, 2, 3, 5, 8 a 10, 13, 15 a 34, 36, 38, 41, 44 a 69, 71 a 78, 80, 82 a 89, 92, 93 e 95 del presente regolamento1valgono anche per l’amministrazione speciale del fallimento nominata dai creditori (art. 241 LEF ed art. 43 di questo R)