281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
Il deposito della graduatoria, delle condizioni d’incanto e dello stato di riparto col conto finale deve effettuarsi presso il competente ufficio dei fallimenti anche nel caso, in cui vien nominata una speciale amministrazione del fallimento.1
I Cantoni possono stabilire che gli incanti debbano essere tenuti dall’ufficio di fallimento o da altro pubblico ufficio o col loro intervento.2