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Commenti: Art. 10a | Omnilex
Law
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Art. 10a
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Art. 10a
451.1
OPN
Federal Council Ordinance
1 feb 1991
Fonte originale
Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM, all’UFC o all’USTRA un rapporto sull’impiego degli aiuti finanziari globali.
L’UFAM, l’UFC o l’USTRA controllano a campione:
l’esecuzione di singole misure conformemente all’accordo programmatico, alla decisione o al contratto;
l’impiego dei sussidi pagati.
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