L’ammontare degli aiuti finanziari globali è stabilito in base:
all’importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere;
all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
alla qualità della fornitura della prestazione.
L’ammontare degli aiuti finanziari è negoziato tra l’UFAM, l’UFC o l’USTRA e il Cantone interessato.
Nei settori della conservazione dei monumenti storici, dell’archeologia, della protezione degli insediamenti e della protezione delle vie di comunicazione storiche, gli aiuti finanziari possono essere fissati anche in percentuale delle spese sussidiabili in base ai seguenti importi massimi:
25 per cento per oggetti d’importanza nazionale;
20 per cento per oggetti d’importanza regionale;
15 per cento per oggetti d’importanza locale.
In via eccezionale, l’aliquota del sussidio secondo il capoverso 3 può essere aumentata al massimo al 45 per cento se è comprovato che altrimenti le misure indispensabili non possono essere finanziate.
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