La concessione degli aiuti finanziari spetta all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.1
La presente disposizione vale anche per l’esecuzione degli articoli 14, 14a e, purché non si tratti dell’apertura di una procedura d’espropriazione, 15 LPN.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). ↩
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