(art. 8 cpv. 2 lett. a LD)
- Le scorte su battelli merci e su battelli del traffico di linea sono esenti da dazio, se:
- sono destinate a essere utilizzate a bordo;
- non sono trasferite a terra; e
- i battelli rimangono solo provvisoriamente in territorio doganale.
- Le scorte sugli altri battelli sono esenti da dazio, se i battelli non attraccano in porti, in luoghi sulla terra ferma o a boe in territorio doganale.
- Le scorte per battelli, che non sono in libera pratica secondo il regime doganale, non possono essere caricate.
- Per scorte per battelli s’intendono carburante e grasso, nonché beni destinati all’uso o alla vendita a bordo, comprese merci di consumo. Non sono considerati scorte i pezzi di ricambio per battelli e i relativi equipaggiamenti.