(art. 8 cpv. 2 lett. i LD)
- I lavori originali, che un artista con domicilio nel territorio doganale ha prodotto durante un soggiorno di studio temporaneo all’estero, sono esenti da dazio, sempre che al momento della loro importazione siano di proprietà dell’artista.
- Per soggiorno di studio s’intende segnatamente la formazione e il perfezionamento:
- in una scuola;
- sostenuti da istituzioni pubbliche o private di promozione culturale; o
- sotto forma di collaborazione con altri artisti o istituzioni allo scopo di apprendere o approfondire tecniche e competenze artistiche.
- La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.1