(art. 8 cpv. 2 lett. j LD)
- Per persone con domicilio nella zona di confine situata in territorio doganale (zona di confine nazionale) sono esenti da dazio:
- prodotti greggi del suolo e prodotti agricoli di fondi tagliati dal confine doganale, sempre che le case e i fabbricati rurali d’esercizio ivi situati si trovino nella zona di confine nazionale;
- prodotti greggi del suolo di fondi situati nella zona di confine al di fuori del territorio doganale (zona di confine estera).
- Per persone con domicilio nella zona di confine estera sono esenti da dazio:
- fertilizzanti, sostanze fitosanitarie, sementi, piantoni, pali e materiale per la gestione di un fondo nella zona di confine nazionale;
- derrate alimentari e bevande destinate al vitto giornaliero della persona incaricata della gestione del fondo e dei suoi impiegati sul terreno.
- Per prodotti greggi del suolo s’intendono i prodotti del raccolto di campi, prati, piantagioni naturali di verdura, frutteti, nonché legno e torba.
- Per prodotti agricoli s’intendono segnatamente bestiame da macello, latte, formaggio, lana, miele, galline, uova, granchi e pesce.
- Per la concessione della franchigia doganale, i prodotti greggi del suolo possono essere lavorati solo nella misura in cui ciò sia necessario per la loro produzione e per il loro trasporto.
- La franchigia doganale è concessa solo a persone che:
- gestiscono il fondo;
- sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie dei fondi; e
- importano esse stesse i prodotti oppure per il tramite di impiegati.