(art. 8 cpv. 2 lett. j LD)
- Merci del traffico di mercato sino a un quantitativo complessivo di 100 kg lordi per giorno e persona sono esenti da dazio, se:
- provengono dalla zona di confine estera;
- sono importate per il tramite degli uffici doganali designati dall’UDSC; e
- sono vendute all’interno della zona di confine nazionale a persone fisiche per uso proprio.
- Per merci del traffico di mercato s’intendono verdure, pesci freschi, granchi, rane, lumache e fiori recisi.1
- La persona importatrice deve avere il proprio domicilio nella zona di confine estera e non può acquistare la merce da terzi a scopo di rivendita.
- Sono salve le disposizioni derogatorie degli accordi frontalieri bilaterali.