(art. 8 cpv. 2 lett. j LD)
- Per ogni anno di vendemmia è esente da dazio l’uva fresca o pigiata di fondi della zona di confine estera sino a un quantitativo complessivo di 4,2 tonnellate o sino a 30 ettolitri di vino prodotto, se essa è importata dalla persona incaricata della gestione del fondo o dai suoi impiegati.
- È soggetta a dazio l’importazione di uva e vino che eccede i quantitativi stabiliti nel capoverso 1. Per quantitativi superiori le aliquote di dazio sono ridotte come segue:
a. per uva in quantità da:
1. 4,2 tonnellate a 14 tonnellate di massa propria: a un ottavo;
2. 14 tonnellate a 28 tonnellate di massa propria: a un quarto;
3. 28 tonnellate a 140 tonnellate di massa propria: a tre ottavi;
b. per vino nuovo in quantità da:
1. 30 ettolitri a 100 ettolitri: a un quarto;
2. 100 ettolitri a 200 ettolitri: di metà;
3. 200 ettolitri a 1000 ettolitri: a tre quarti.
- Le vinacce sono soggette a dazio.