Le merci destinate all’ammissione temporanea in territorio doganale sono esenti da dazio, se:
sono di proprietà di una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e sono utilizzate dalla stessa;
la loro identità può essere garantita;
l’ammissione dura al massimo due anni; e
sono riesportate senza modifiche. L’uso non è inteso come modifica.
Le merci, la cui ammissione temporanea si protrae per un periodo superiore ai due anni, possono essere ammesse ulteriormente in esenzione parziale dai tributi doganali per al massimo tre anni. I tributi doganali sono fissati per ogni mese intero o iniziato al tre per cento dell’importo che sarebbe riscosso in caso d’immissione delle merci in libera pratica secondo il diritto doganale, ma al massimo sino a concorrenza di tale importo.
L’UDSC può ridurre il termine di cui al capoverso 1 lettera c in casi particolari. Fissa il termine entro il quale le merci dovranno essere riesportate o immesse in un altro regime doganale.
Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute, il regime dell’ammissione temporanea è considerato autorizzato.
In presenza di importanti motivi che rendono necessaria una sorveglianza del regime dell’ammissione temporanea, l’UDSC può subordinare questo regime a un’esplicita autorizzazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837). ↩
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