Le merci in libera pratica secondo il diritto doganale destinate all’ammissione temporanea nel territorio doganale estero sono esenti da dazio al momento della loro reimportazione, se:
la loro identità può essere garantita;
l’ammissione dura al massimo due anni; e
sono reimportate senza modifiche. L’uso non è inteso come modifica.
Per importanti motivi, l’UDSC può prorogare il termine di cui al capoverso 1 lettera b di altri tre anni al massimo.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.