Nel regime d’equivalenza le merci trasferite nel territorio doganale per esservi perfezionate possono essere sostituite da merci indigene. Le merci indigene devono avere la stessa quantità e la medesima qualità e natura delle merci trasferite nel territorio doganale.
Il regime d’equivalenza è applicato quando:
è comprovata la stessa qualità e natura delle merci;
non possono essere aggirate le norme d’importazione della Confederazione; e
non è contrario ad alcun altro interesse pubblico preponderante.
Le merci indigene possono essere esportate quali prodotti perfezionati a partire dal giorno in cui l’UDSC ha autorizzato il perfezionamento attivo.
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