Le quantità ammesse in franchigia di cui all’articolo 65 capoverso 2 lettere a–e sono concesse solo per le merci del traffico turistico importate per uso privato o come regali.
Le quantità ammesse in franchigia di cui agli articoli 64 e 65 capoverso 2 lettere a–e sono concesse alla stessa persona una sola volta al giorno.
Le quantità ammesse in franchigia di cui all’articolo 65 capoverso 2 lettere d ed e sono concesse alle persone che hanno almeno 17 anni.
La quantità ammessa in franchigia di cui all’articolo 65 capoverso 2 lettera f è concessa per veicolo.
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