(art. 17 cpv. 1 e 1bisLD)1
- Nei negozi in zona franca di tasse le seguenti merci possono essere vendute in esenzione di dazio a viaggiatori in volo verso il territorio doganale estero o in arrivo da quest’ultimo:2
- bevande spiritose;
- vino spumante;
- prodotti di bellezza e per la cura del corpo;
- tabacchi manufatti3.
- L’immagazzinamento è retto dalle disposizioni sul deposito doganale aperto.