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Commenti: Art. 70 | Omnilex
Law
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Art. 70
Art. 69
Art. 71
Art. 70
631.01
OD
Federal Council Ordinance
1 mag 2007
Fonte originale
(art. 17 cpv. 2 LD)
Per scorte destinate ai ristoranti di bordo s’intendono:
prodotti commestibili e bevande destinati al vitto dei passeggeri (scorte di bordo);
merci, che sono destinate alla vendita a bordo (merci per la vendita a bordo).
L’immagazzinamento è retto dalle disposizioni sul deposito doganale aperto.
La preparazione di cibi e bevande è consentita.
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