(art. 8 cpv. 2 lett. a LD)
- Beni d’investimento e oggetti d’equipaggiamento di imprese estere che trasferiscono la loro attività nel territorio doganale sono esenti da dazio, se:
- sono stati utilizzati durante sei mesi in territorio doganale estero;
- sono stati importati globalmente al momento del trasferimento dell’esercizio; e
- sono destinati a essere utilizzati in proprio nel territorio doganale.
- Sono soggetti all’obbligo doganale:
- merci di un’impresa il cui trasferimento ha luogo in seguito alla fusione con un’impresa svizzera oppure a questo scopo;
- merci di un’impresa, che viene ritirata da un’impresa svizzera;
- scorte di materie prime, prodotti finiti o semifiniti.